Ordinanza n. 149 del 1970
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ORDINANZA N. 149

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promossi con due ordinanze del tribunale di Torino rispettivamente emesse il 10 luglio 1969 ed il 15 dicembre 1969 nei procedimenti penali a carico di Lanza Fortunato e Pistoia Michele, iscritte ai nn. 8 e 75 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970 e n. 76 del 25 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che le ordinanze del tribunale di Torino 10 luglio e 15 dicembre 1969 sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui prevede come facoltativa l'assistenza tecnica del difensore, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 76 del 25 maggio 1970 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma citata, limitatamente alla mancata previsione dell'assistenza obbligatoria del difensore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte denunciata, in quanto già dichiarata costituzionalmente illegittima.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1970.